mercoledì 17 febbraio 2016

A proposito di.... Bail-in

Il bail-in e le nuove regole europee sulla gestione delle crisi bancarie

La famosa regola del bail-in, entrata in vigore dal 1 Gennaio 2016, è stata introdotta nell'ordinamento giuridico dei Paesi europei attraverso la direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive). Parliamo di un set regole armonizzate, finalizzate a prevenire e gestire le crisi di banche ed imprese di investimento.
Le nuove norme attribuiscono alle autorità competenti, ossia le Banche Centrali Nazionali o la BCE, strumenti di maggiore efficacia ed impongono l’utilizzo di risorse del settore privato in caso di crisi bancarie, riducendo così al minimo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando salvataggi mediante risorse pubbliche (bail-out). Esse hanno il potere di avviare una risoluzione significativa di un istituto di credito, cioè un processo di ristrutturazione finalizzato ad evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (es. servizi di pagamento), ripristinare condizioni di sostenibilità economica e redditività della banca, nonché liquidare le parti restanti. L'alternativa alla risoluzione è la liquidazione.
Gli enti competenti possono sottoporre una banca a risoluzione se ritengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) la banca è in dissesto o a rischio di dissesto; b) non si ritiene che misure alternative di natura privata (quali aumenti di capitale) o di vigilanza consentano di evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell’intermediario; c) sottoporre la banca alla liquidazione ordinaria non permetterebbe di salvaguardare la stabilità sistemica, proteggere depositanti e clienti, assicurare la continuità dei servizi  finanziari essenziali, per cui,  la  risoluzione  è  necessaria  nell’interesse pubblico. Il principale strumento a disposizione messo a disposizione dalla normativa è proprio il bail-in, ossia un procedimento che consente alle autorità di risoluzione di disporre la riduzione del valore di azioni ordinarie e titoli di credito o la conversione di tali titoli in azioni, al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare l'ente in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata patrimonializzazione, mantenendo la fiducia dei mercati finanziari. In tali casi, gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie. La procedura consente, quindi, alla banca di continuare a operare ed offrire i servizi finanziari ritenuti  essenziali per la collettività, senza l'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche.
E' importante ricordare che sono esclusi dalla disciplina del bail-in: a) depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro; quindi i clienti con meno di tale somma in banca possono restare tranquilli. b) passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti; c) passività  derivanti  dalla  detenzione  di  beni  della  clientela  o  in  virtù  di  una relazione fiduciaria (es. contenuto delle cassette di sicurezza o titoli detenuti in un conto apposito); d) passività  interbancarie con durata originaria inferiore a 7 giorni; e) passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni; f) debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare. In ogni caso, le perdite non assorbite dai creditori esclusi in via discrezionale possono essere trasferite ad un fondo di risoluzione delle crisi, che può intervenire nella misura massima del 5 per cento del totale del passivo, a  condizione  che  sia  stato  applicato  un  bail-in minimo  pari  all’8 per  cento delle passività totali. In definitiva, la logica di base del bail-in, è che gli investitori in strumenti finanziari più rischiosi sostengano prima degli altri le eventuali  perdite o la conversione in azioni, mentre l'anello terminale della catena è rappresentata dal fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.
E' noto (per il grande clamore mediatico) che nel corso del 2015, prima dell'entrata in vigore del nuovo set di regole europee, il Governo Italiano, in concerto con Banca d'Italia, è intervenuto nel salvataggio di 4 banche regionali: Ca.ri.Chieti, Ca.ri.Fe., Banca Marche e Banca Etruria. In tal caso, anche non essendo applicata la regola del bail-in, è stato azzerato il valore delle azioni ordinarie ed, in particolare, convertite e svalutate le obbligazioni subordinate, con conseguenti effetti negativi per i risparmiatori, i quali avevano precedentemente investito in tali strumenti ad alto rendimento, ma più vicini ad un strumento di capitale che un ad un titolo di credito. Si tratta di un evento che mette in luce la mala gestio dei manager bancari, da una parte, ma anche la scarsa alfabetizzazione finanziaria dei risparmiatori, i quali, con la complicità delle stesse banche e di promotori finanziari, hanno investito risparmi di una vita in piccole banche regionali e, soprattutto, in strumenti finanziari caratterizzati da un elevato rapporto rischio-rendimento. La nuova regolamentazione presenta, quindi, l'aspetto positivo di far ricadere gli effetti delle crisi bancarie su manager e grandi azionisti delle banche, non incidendo su piccoli risparmiatori e, soprattutto, evitando l'utilizzo delle risorse pubbliche per salvataggi bancari.

Fonti:
BANCA D'ITALIA (luglio 2015) - "Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie?"
DIRETTIVA 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (15 maggio 2014) - Procedura armonizzata di risanamento e risoluzione delle crisi di enti creditizi e delle imprese di investimento, istitutiva del bail-in.

Nessun commento:

Posta un commento

Grazie per aver commentato!